SVHC

Le sostanze estremamente preoccupanti, indicate con l’acronimo SVHC (Substances of Very High Concern) sono quelle sostanze che potrebbero avere effetti gravi e irreversibili sulla salute umana e sull’ambiente.
L’art. 57 del regolamento REACH definisce come SVHC le sostanze riconosciute come cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione (CMR), oppure come persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT), oppure come molto persistenti, molto bioaccumulabili (vPvB) o come sostanze con proprietà di interferenti endocrini.
Su richiesta della Commissione europea, uno Stato membro o l'ECHA possono proporre una sostanza da identificare come sostanza estremamente preoccupante.
Nel caso di una proposta di identificazione di una sostanza come SVHC, tutte le parti interessate vengono invitate a presentare osservazioni, attraverso consultazioni pubbliche (in genere della durata di 45 giorni), in merito agli usi, alla esposizione, ai rischi e alle eventuali alternative.
Una volta che l’ECHA ha stabilito, anche sulla base delle osservazioni ricevute, l’identificazione della sostanza come SVHC, questa viene inserita nella Lista delle sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione (Candidate List)”.

Quando una sostanza estremamente preoccupante viene inclusa nella “Lista delle sostanze candidate”, l’inclusione comporta degli obblighi immediati per le aziende che producono o importano articoli contenenti tale sostanza. Le imprese sono tenute a informare i destinatari degli articoli sulla presenza della sostanza e su come assicurarne un uso sicuro. Le aziende devono anche informare i consumatori che richiedono tali informazioni con obbligo di risposta entro 45 giorni e devono comunicare all’ECHA se l’articolo prodotto contiene una sostanza SVHC in quantità superiore allo 0,1% p/p. Infine, le aziende sono tenute a mettere a disposizione dei clienti una scheda di dati di sicurezza della sostanza.

La Lista delle sostanze candidate comprende attualmente poco più di 200 sostanze e viene aggiornata dall’ECHA con cadenza semestrale. Successivamente, alcune delle sostanze contenute nella Candidate List, possono essere incluse in Allegato XIV e possono pertanto essere utilizzate o immesse sul mercato solo previa autorizzazione della Commissione europea per alcuni usi specifici.