Sostanze in esame

La Strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità (COM(2020)667 del 14 ottobre 2020) della Commissione europea definisce il quadro normativo europeo sulle sostanze chimiche “uno dei quadri normativi più completi e tutelanti”, fondato sulle conoscenze più avanzate a livello mondiale. In tal modo è stato creato un mercato interno efficiente capace di contribuire alla riduzione dei rischi per l’uomo e l’ambiente legati all’uso di determinate sostanze chimiche, assicurando inoltre che tutte le sostanze siano utilizzate nel modo più sicuro e sostenibile.

Il regolamento REACH (insieme al regolamento CLP) è uno dei pilastri per la regolamentazione delle sostanze chimiche a livello europeo. Attraverso i processi di autorizzazione e restrizione il regolamento REACH assicura la gestione e la riduzione dei rischi derivanti dalle sostanze chimiche, al fine di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente.

Questa sezione è dedicata ad alcune categorie di sostanze attualmente in esame come le sostanze SVHC (Substances of Very High Concern), i nanomateriali, gli interferenti endocrini ed altre sostanze.

Di seguito vengono inoltre riportati alcuni dei più recenti regolamenti che modificano e aggiornano l’Allegato XVII del regolamento REACH per particolari tipologie di sostanze soggette a restrizione e che presentano rischi specifici per la salute umana e per l’ambiente.


La Commissione europea ha pubblicato alcuni chiarimenti sul Regolamento 2023/2055 sulle microplastiche

La Commissione intende informare le parti interessate su alcuni aspetti dell'applicazione della restrizione sulle microplastiche, compresi i glitter di plastica da soli (glitter di plastica sfusi) e nei prodotti.

Il Regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione, noto come "regolamento per la restrizione sulle microplastiche", è entrato in vigore il 17 ottobre 2023 e limita le microparticelle di polimeri sintetici da sole o aggiunte intenzionalmente alle miscele.

Per quanto riguarda i glitter, il regolamento limita solo alcuni glitter, in base alla loro composizione, all’utilizzo e alla presenza in forma libera o legata in maniera permanente all'interno di un oggetto. Inoltre, i prodotti già presenti sul mercato, ad esempio quelli già presenti sugli scaffali o nelle scorte dei fornitori, possono continuare ad essere venduti fino all'esaurimento delle scorte.

Sono interessati solo i glitter realizzati in plastica non biodegradabile e insolubile, mentre quelli biodegradabili, solubili, naturali o inorganici non sono considerati microplastiche, quindi non rientrano nell'ambito della restrizione e possono continuare a essere venduti.

Non sono interessati dalla restrizione:

•  prodotti, compresi i glitter, realizzati con materiali inorganici (ad esempio vetro, metallo), naturali, biodegradabili o solubili in acqua (fuori campo perché non sono considerati microplastiche);

•  perline e paillettes (e altre decorazioni), destinate ad essere infilati o cuciti (articoli; non compresi nell'ambito);

•  microplastiche, compresi i glitter plastici, che contengono mezzi tecnici o perdono la loro natura microplastica quando vengono utilizzate, incorporate in modo permanente in una matrice solida (ad esempio intrappolate in colla, vernici o determinati inchiostri o all'interno di oggetti solidi) (deroga al paragrafo 5);

•  prodotti che sono articoli ai sensi del regolamento REACH;

•  prodotti già in commercio al 17 ottobre 2023 (i prodotti contenenti glitter in plastica o altre microplastiche che sono stati immessi sul mercato prima del 17 ottobre 2023 non necessitano di essere richiamati o ritirati dal mercato ma possono continuare ad essere venduti).

Ai glitter di plastica sfusi utilizzati come prodotti cosmetici e ai cosmetici contenenti glitter (o altre microplastiche), vengono concessi periodi transitori specifici ai sensi del paragrafo 6 e possono continuare a essere venduti fino:

Al 16 ottobre 2027 compreso, per i cosmetici da risciacquo (comma 6b);
Al 16 ottobre 2029 compreso, per i cosmetici non da risciacquo (comma 6d);
Al 16 ottobre 2035 compreso, per il trucco, i cosmetici per labbra e unghie (comma 6c). 
Dal 17 ottobre 2031 al 16 ottobre 2035, per continuare a essere venduti, i prodotti per il trucco, le labbra e le unghie dovranno recare un'etichetta che indichi che contengono microplastiche.

I glitter di plastica sfusi per usi come arte e artigianato, giocattoli sono invece vietati a partire dal 17 ottobre 2023 (a meno che non siano biodegradabili o solubili o possano essere degradati).  

I glitter di plastica sfusi devono essere considerati una miscela ai sensi di REACH e pertanto rientrano nell'ambito della restrizione.

Non sono interessati dal divieto i glitter plastici quando, intrappolati con mezzi tecnici, formano pellicole solide (ad esempio vernici, alcuni inchiostri) o, durante l'uso finale, sono incorporati in modo permanente in una matrice solida (ad esempio colla glitter).

Gli articoli con glitter applicati sulla superficie non rientrano nell'ambito della restrizione.

Infine, i prodotti contenenti glitter in plastica o altre microplastiche (per usi diversi da quelli previsti al comma 6) che sono stati immessi sul mercato prima del 17 ottobre 2023 non necessitano di essere richiamati o ritirati dal mercato ma possono continuare ad essere venduti, in conformità al paragrafo 16. Questo sarebbe il caso, ad esempio, dei prodotti finiti nelle scorte di distributori/importatori/dettaglianti.

Un ulteriore e più completo documento di domande e risposte verrà pubblicato a seguito delle discussioni con gli Stati membri.

La Commissione precisa, infine che le opinioni espresse in questa pagina sono state sviluppate dai servizi tecnici della Commissione e non sono state adottate o approvate dalla Commissione europea e non sono giuridicamente vincolanti e solo la Corte di giustizia dell’Unione europea può fornire un’interpretazione autorevole del diritto dell’UE.

Link al testo completo della Commissione

(pubblicato 01/02/12023)


Il Regolamento (UE) 2018/1513 del 10 ottobre 2018 prevede la restrizione di numerose sostanze classificate come Cancerogene, Mutagene e tossiche per la Riproduzione (CMR) di categoria 1A e 1B (ad esempio il cadmio e i suoi composti, il piombo e suoi composti, i composti del cromo VI, dell'arsenico e molte altre) nei prodotti tessili. 
Tali sostanze possono essere presenti nei capi di abbigliamento e relativi accessori, nelle calzature e negli altri articoli tessili sotto forma di impurità derivanti dal processo di produzione o perché intenzionalmente aggiunte per conferire ai prodotti proprietà specifiche. Per ciascuna sostanza la restrizione stabilisce una concentrazione massima ammissibile nei prodotti, a tutela della salute dei consumatori. 
La restrizione si applica sia ai prodotti europei sia a quelli provenienti da Paesi extraeuropei e riguarda i capi d'abbigliamento e relativi accessori, gli articoli tessili diversi da capi d'abbigliamento che, in condizioni di uso normali o prevedibili, vengono a contatto con la pelle in misura simile a quella dei capi d'abbigliamento (ad esempio sacchi a pelo, coperte, accappatoi, asciugamani, copripiumini) e le calzature.

 

Il Regolamento (UE) 2020/1149 del 3 agosto 2020 riguarda la restrizione dei diisocianati. I diisocianati sono utilizzati come componenti di base in un’ampia gamma di settori e applicazioni come le schiume, i sigillanti e i rivestimenti. A norma del Regolamento CLP i diisocianati sono classificati come sensibilizzanti delle vie respiratorie (Cat.1) e come sensibilizzanti della pelle (Cat.1). 
A partire dal 24 agosto 2023 i diisocianati non potranno essere usati in quanto tali o come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali a meno che la loro concentrazione sia inferiore allo 0,1% in peso, oppure che il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele. 
Dal 24 febbraio 2022 si applicherà, invece, il divieto di immissione sul mercato europeo dei diisocianati in quanto tali o come costituenti di sostanze o miscele a meno che la concentrazione dei diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia al di sotto dello 0,1% in peso oppure che il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze abbia fruito della formazione obbligatoria e apponga sull’imballaggio la seguente dicitura: “A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”.

Il Regolamento (UE) 2021/57 del 25 gennaio 2021 modifica l’Allegato XVII del Regolamento REACH per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all’interno o in prossimità delle zone umide
L’obiettivo di tale regolamento è di contenere i rischi per l’ambiente e la salute umana derivanti dall’uso del piombo e dei suoi composti nelle munizioni utilizzate per attività di tiro nelle zone umide. 
È stato stimato che ogni anno, all’interno dell’Unione europea, l’avvelenamento da piombo può provocare un milione di decessi di uccelli acquatici. Questo può comportare rischi anche per le specie che si nutrono di uccelli contaminati, oltre che per l’uomo attraverso il consumo di uccelli acquatici abbattuti con munizioni al piombo. 
Dal 15 febbraio 2023 sarà vietato, all’interno delle zone umide o a non oltre 100 metri da esse, sparare munizioni contenenti una concentrazione di piombo pari o superiore all’1% in peso. 
Inoltre il regolamento definisce le zone umide (secondo la Convenzione di Ramsar, relativa alle zone umide d’importanza internazionale) come “superfici di paludi, pantani e torbiere o distese di acqua naturali o artificiali, permanenti o temporanee, in cui l’acqua è stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le distese di acqua marina la cui profondità non supera i sei metri durante la bassa marea”.