Reach in sintesi

Reach in sintesi                          

Il Regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio approvato il 18 dicembre 2006, denominato regolamento "REACH" (acronimo di "Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals") e concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) prevede la registrazione di tutte le sostanze prodotte o importate nell'Unione europea in quantità maggiori di una tonnellata per anno.
Il regolamento REACH ha i seguenti obiettivi:

  • migliorare la conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti da prodotti chimici in modo da assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente;
  • promuovere lo sviluppo di metodi alternativi a quelli che richiedono l’utilizzo di animali vertebrati per la valutazione dei pericoli delle sostanze;
  • mantenere e rafforzare la competitività e le capacità innovative dell’industria chimica dell’UE.

Il regolamento REACH, costituito da 141 articoli e 17 allegati tecnici, prevede:
•    l'istituzione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA – European Chemicals Agency), la cui sede è a Helsinki. L'Agenzia svolge un ruolo di coordinamento tecnico-scientifico delle attività previste dal regolamento e ha realizzato una banca dati per raccogliere e gestire i dati forniti dall'industria;
•    la registrazione di una sostanza che consiste nella presentazione, da parte dei fabbricanti o degli importatori, di alcune informazioni di base sulle sue caratteristiche e, in mancanza di dati disponibili, nell'esecuzione di test sperimentali per caratterizzare le relative proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e ambientali;
•    la valutazione da parte dell’ECHA e degli Stati membri delle informazioni presentate dalle imprese al fine di esaminare la qualità dei fascicoli di registrazione e di verificare se i rischi di ciascuna sostanza per la salute umana e l’ambiente siano adeguatamente controllati;
•    l'autorizzazione, solo per usi specifici e controllati, delle sostanze "estremamente preoccupanti", come le sostanze Cancerogene, Mutagene e tossiche per la Riproduzione (CMR), le sostanze Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche (PBT), le sostanze molto Persistenti e molto Bioaccumulabili (vPvB) e gli Interferenti Endocrini (IE);
•    l'adozione di restrizioni di portata generale che riguardano tutte le imprese che producono o immettono sul mercato e utilizzano sostanze che presentano pericoli specifici; attività volte a garantire la sostituzione delle sostanze estremamente preoccupanti con sostanze o tecnologie meno pericolose;
•    l'accesso del pubblico alle informazioni sulle proprietà delle sostanze chimiche; l'attività di informazione e assistenza tecnica alle imprese (helpdesk nazionali);
•    l’attività di controllo e vigilanza da parte degli Stati membri per garantire il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento.

Questo regolamento non riguarda esclusivamente le sostanze in quanto tali, ma anche quelle contenute nelle miscele e negli articoli, coinvolgendo pertanto nella sua applicazione non solo i produttori e gli importatori di sostanze chimiche, ma anche altri attori coinvolti nella catena di approvvigionamento, come gli utilizzatori a valle di sostanze chimiche per la fabbricazione di miscele o di articoli.

Il sistema di registrazione sistematica delle sostanze, previsto dal REACH, permette di acquisire le informazioni sui pericoli di ciascuna sostanza e informare gli utilizzatori e i consumatori sulle modalità d’uso più sicure. La registrazione delle sostanze chimiche fabbricate o importate in quantità pari o superiori ad una tonnellata l’anno avviene attraverso la banca dati dell’ECHA che raccoglie le informazioni sulle sostanze chimiche presenti sul mercato europeo e le rende accessibili al pubblico.
La registrazione di una sostanza consiste nella presentazione, da parte dei fabbricanti o degli importatori, di un dossier contenente le informazioni sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e ambientali della sostanza. In assenza di registrazione, la sostanza non può essere fabbricata o importata o immessa sul mercato. Attraverso la registrazione è pertanto possibile conoscere l’identità del fabbricante, l’identità della sostanza, gli usi e le relative istruzioni per un uso sicuro della stessa.
Il dossier di registrazione di alcune sostanze viene inoltre valutato dagli Stati membri in collaborazione con l’ECHA.
È possibile accedere alla banca dati ECHA sulle sostanze registrate

Le sostanze sottoposte al processo di valutazione sono selezionate in base alle caratteristiche di pericolo, alla prevedibile esposizione del consumatore o dell’ambiente e al tonnellaggio complessivo. Al termine della valutazione la sostanza può essere sottoposta a ulteriori misure di gestione del rischio o, in casi estremi, alle procedure di autorizzazione o di restrizione. L’Agenzia europea, infine, valuta le proposte di sperimentazione presentate dalle imprese, anche al fine di evitare inutili test che richiedono l’utilizzo di animali vertebrati.
La valutazione coinvolge:

  • l’ECHA per la valutazione dei fascicoli. L’Agenzia verifica che i fascicoli di registrazione contengano le informazioni sulle sostanze chimiche previste dalla legislazione;
  • gli Stati membri (SM) per la valutazione delle sostanze. Gli SM valutano le sostanze chimiche dopo aver individuato le specifiche problematiche che destano preoccupazione per la salute umana e/o per l’ambiente.

L’autorizzazione ha lo scopo di assicurare che i rischi derivanti dall’uso di quelle sostanze definite “estremamente preoccupanti” (SVHC=Substances of Very High Concern) siano adeguatamente controllati e che tali sostanze vengano progressivamente sostituite da sostanze o tecnologie alternative.
Le sostanze incluse nell’Allegato XIV del regolamento REACH, per essere utilizzate, devono essere autorizzate. Si tratta di quelle sostanze classificate come cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione, sostanze che interferiscono con il sistema endocrino, identificate come persistenti, bioaccumulabili e tossiche, e molto persistenti e molto bio-accumulabili.
Le imprese che fanno richiesta di autorizzazione devono dimostrare che i rischi associati con gli usi specifici di queste sostanze siano adeguatamente sotto controllo.
La richiesta di autorizzazione è valutata dall’ECHA e da esperti designati dagli Stati membri dell’Unione europea ed è sottoposta ad una consultazione pubblica. La decisione finale sulla richiesta di autorizzazione spetta alla Commissione Europea.
Le richieste di autorizzazione devono contenere, tra l’altro, uno studio sulle possibili sostanze o tecnologie alternative per verificare la fattibilità della sostituzione della sostanza. Le autorizzazioni sono soggette a scadenza e a revisioni periodiche da parte dell’ECHA e possono essere revocate e hanno una portata specifica: riguardano cioè, per un periodo definito, soltanto l’impresa richiedente, il sito produttivo interessato e gli usi richiesti.
Elenco delle sostanze in autorizzazione (ECHA) 

Il REACH, attraverso le norme di restrizione, può stabilire condizioni riguardanti la fabbricazione, l’immissione sul mercato o l’uso di sostanze che presentano rischi inaccettabili per l’uomo e per l’ambiente.
La Commissione europea, con il coinvolgimento degli Stati membri, delibera l’inserimento nell’allegato XVII del REACH di specifiche restrizioni d’uso o il bando totale in ambito europeo per le sostanze ritenute pericolose.
Le restrizioni possono riguardare la tutela del lavoratore esposto, la tutela del consumatore e la protezione dell’ambiente.
Il regolamento REACH garantisce il controllo dei rischi di ciascuna sostanza e incoraggia la sostituzione delle sostanze che destano elevata preoccupazione (SVHC) con sostanze e alternative
tecnologicamente idonee.
Attraverso una migliore conoscenza delle proprietà e degli usi delle sostanze e attraverso l’utilizzo di sostanze o tecnologie meno pericolose, gli obiettivi del REACH (garantire un elevato livello di tutela della salute umana e dell’ambiente) possono essere perseguiti.
Elenco delle sostanze in restrizione (ECHA)  

 

ATTORI PRINCIPALI per l’attuazione del Regolamento REACH:

Commissione europea: è il motore dell’attuazione del regolamento REACH, in particolare nel processo di autorizzazione, determinando, in collaborazione con gli Stati membri, quali sostanze debbano esserne oggetto di restrizione, e decidendo, sempre in collaborazione con gli Stati membri, la concessione o meno dell’autorizzazione. Sostiene l’ECHA nell’espletamento dei suoi compiti, compresa la stesura di documenti di orientamento.

ECHA: istituita il 1° giugno 2007, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) è al centro del sistema normativo delle sostanze chimiche nell'Unione europea, garantendo la gestione di tutti gli aspetti tecnici, scientifici e amministrativi legati all’attuazione del regolamento REACH. Uno dei compiti principali è l’informazione sulle sostanze chimiche e sul regolamento REACH alle imprese e al cittadino.

Stati membri: sono i rappresentanti delle Autorità competenti nominati dai ministeri di ciascun Stato membro dell’Unione europea. Possono formulare osservazioni e proporre modifiche ai progetti di decisione dell’ECHA e possono anche suggerire sostanze da sottoporre a valutazione.
Gli Stati membri hanno attivato helpdesk nazionali per fornire consulenza e supporto alle imprese in merito agli obblighi previsti dal REACH. Gli helpdesk nazionali fanno parte della rete HelpNet, costituita dall'ECHA al fine di migliorare la cooperazione e lo scambio sui problemi di interesse comune, fornendo pareri coerenti e armonizzati in tutta l’Unione europea.
In ogni Stato membro è nominata l’autorità nazionale responsabile dell’applicazione del regolamento REACH sul proprio territorio ed effettua controlli e stabilisce sanzioni in caso di non conformità da parte delle imprese. Le autorità nazionali si scambiano tra loro informazioni attraverso un Forum (Forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione) il cui obiettivo principale è rappresentato dall’applicazione coordinata e armonizzata del regolamento in tutto il territorio degli Stati membri. 
I rappresentanti delle Autorità nazionali competenti, oltre a rappresentanti dei Paesi SEE-EFTA, osservatori di Paesi non UE, associazioni di imprese e di categoria ed ONG si riuniscono in un gruppo di esperti “CARACAL”, che fornisce supporto alla Commissione e all’ECHA per l’attuazione e l’implementazione dei regolamenti REACH e CLP.

Dall'entrata in vigore del regolamento REACH sono stati pubblicati numerosi regolamenti, in particolare in riferimento agli allegati XIV e XVII, che modificano o introducono per la prima volta una restrizione o un obbligo di autorizzazione. L’elenco ed il contenuto di questi regolamenti di modifica possono essere consultati alla pagina Normativa europea

 

Il 20 gennaio del 2009 è entrato in vigore il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP dall’acronimo di Classification, Labelling and Packaging) relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. Insieme al regolamento REACH, il regolamento CLP ha portato a compimento la revisione del sistema legislativo europeo sulle sostanze chimiche.
Uno dei principali obiettivi del regolamento CLP è quello di determinare se una sostanza o miscela presenta proprietà che permettono di classificarla come pericolosa.
Il regolamento CLP richiede ai fabbricanti, agli importatori o agli utilizzatori a valle di sostanze o di miscele di classificare, etichettare e imballare le sostanze chimiche pericolose in modo adeguato prima della loro immissione sul mercato, garantendo in tal modo che i pericoli presentati dalle sostanze chimiche siano chiaramente comunicati ai lavoratori e ai consumatori nell’Unione europea.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare le sezioni:

Informazione per il cittadino

Informazione per l'impresa

Informazione per le Amministrazioni pubbliche