Diritto a essere informati

I consumatori hanno diritto ad essere informati sulle sostanze chimiche che utilizzano e alle quali sono esposti.
L’informazione e la responsabilizzazione degli utilizzatori di sostanze chimiche e dei consumatori possono generare una maggiore consapevolezza e quindi un uso più sicuro delle stesse.
La Commissione europea riconosce ai cittadini il diritto di “accesso alle informazioni sulle sostanze chimiche cui sono esposti”, e stabilisce che le informazioni siano "presentate in modo da consentire a chiunque di capire i rischi connessi all’uso”.
Tali diritti sono riconosciuti dalle norme europee e nazionali sulle sostanze chimiche, in particolare dal Regolamento REACH che prevede:

  • obblighi di informazione per fabbricante, importatore, utilizzatore a valle, distributore;
  • obblighi di comunicazione verso il consumatore sulle sostanze presenti negli articoli;
  • obblighi di comunicazione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento;
  • accesso dei lavoratori alle informazioni sulle sostanze chimiche;
  • ​obbligo di conservare le informazioni sulle sostanze chimiche presso le aziende.

Il flusso delle informazioni sulle sostanze che devono accompagnare un prodotto dal momento della produzione fino alla distribuzione è particolarmente importante sia per i lavoratori sia per i consumatori che le utilizzano.
La maggiore informazione sulle sostanze chimiche, su quelle pericolose in particolare, contribuisce a rendere i cittadini e i consumatori più consapevoli nell’acquisto dei prodotti e può inoltre contribuire all’uso e allo smaltimento sicuri di tali prodotti.
L’art. 33(2) del regolamento REACH, che riconosce al consumatore il “diritto ad essere informato”, prevede che il consumatore possa richiedere al fornitore di un articolo (prodotto) informazioni sufficienti a consentire la sicurezza d’uso dell’articolo e il nome della sostanza in esso contenuta, qualora si tratti di una sostanza indicata come “sostanza estremamente preoccupante (SVHC)” in concentrazione superiore allo 0,1%. L’informazione deve essere fornita al consumatore dal fornitore del prodotto, il quale è tenuto ad acquisirla lungo la catena di approvvigionamento. Le informazioni sono comunicate gratuitamente entro 45 giorni dalla richiesta del consumatore.
Sono vari i soggetti che forniscono, attraverso diversi strumenti, le informazioni: le Autorità nazionali, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), la Commissione europea, le imprese.

 

Il sistema di allerta rapido RAPEX

Uno dei sistemi più rilevanti di informazione, a livello comunitario, sui prodotti di consumo non alimentari che risultano non conformi alla normativa, è il RAPEX (European Rapid Alert System for non-food consumer products). E’ un sistema di notifiche disposte dalle autorità nazionali degli Stati Membri e/o dalle imprese che limitano o impediscono la distribuzione o l’uso di prodotti di consumo che presentano gravi rischi per la salute o per l’ambiente.
Quando si accerta la pericolosità di un prodotto (ad esempio, un giocattolo, un articolo di puericultura o un elettrodomestico), l'autorità nazionale competente prende gli opportuni provvedimenti per eliminare il rischio:

  • può ritirare il prodotto dal mercato;
  • richiamarlo se è già arrivato ai consumatori;
  • lanciare un avvertimento.

L’istituzione nazionale segnala quindi il prodotto alla Commissione europea informandola dei rischi che il prodotto presenta e dei provvedimenti adottati dall'autorità dello Stato membro in cui si è verificato l'evento per prevenire rischi e incidenti. Ogni segnalazione contiene informazioni sul tipo di prodotto individuato come pericoloso, una descrizione del rischio e le misure adottate dall'operatore economico o disposte dall'autorità.
Presso il Ministero dello Sviluppo economico è istituto il Punto di Contatto Italiano che coordina il funzionamento del sistema a livello nazionale.

 

 

 

 

La Commissione europea, attraverso il “Safety Gate  the EU rapid alert system for dangerous non-food products” diffonde le informazioni ricevute agli altri Stati membri e pubblica su Internet riepiloghi settimanali dei prodotti segnalati come pericolosi e dei provvedimenti adottati per eliminare i rischi.
Ogni segnalazione è monitorata dalle altre autorità, che adottano le proprie misure se trovano lo stesso prodotto nei rispettivi mercati nazionali.
Altri paesi hanno l'obbligo di dare seguito a tali informazioni e, se trovano lo stesso prodotto sui loro mercati, sono tenuti a condividere tali informazioni sul sistema RAPEX.

 

La banca dati SCIP

 

 

L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), in base a quanto previsto dalla Direttiva Quadro sui rifiuti (Direttiva (UE) 2018/851), ha avuto il compito di sviluppare una banca dati sulle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) presenti negli articoli in quanto tali o in oggetti complessi (prodotti). Questo strumento ha inoltre il compito di favorire le attività di recupero in linea con le priorità dell’UE in materia di economia circolare.

Attraverso le informazioni contenute nella Banca dati SCIP - “Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)”, l’ECHA potrà garantire la disponibilità, durante l’intero ciclo di vita dei prodotti e fino alla fase di smaltimento come rifiuto, delle informazioni relative alle sostanze SVHC contenute negli articoli e nei prodotti. Questo consentirà agli operatori impegnati nelle attività di recupero e nella produzione di beni ottenuti da materiali riciclati di conoscere le caratteristiche dei materiali.
La banca dati SCIP ha tre obiettivi principali:
1. ridurre la produzione di rifiuti contenenti sostanze pericolose promuovendo la sostituzione delle sostanze estremamente preoccupanti incluse nell’elenco di sostanze candidate presenti negli articoli immessi sul mercato dell’UE;
2. mettere a disposizione informazioni per migliorare ulteriormente le operazioni di trattamento dei rifiuti;
3. consentire alle autorità di monitorare l’uso di sostanze che destano preoccupazione negli articoli e avviare azioni adeguate durante l’intero ciclo di vita degli articoli, anche nella fase di smaltimento.

Dal 5 gennaio 2021 le aziende che producono, assemblano, importano o distribuiscono articoli, nell’ambito dell’Unione Europea, hanno l’obbligo di trasmettere all’ECHA le informazioni sugli articoli e sui prodotti, in particolare sulle sostanze estremamente preoccupanti presenti in una concentrazione superiore allo 0,1% p/p. Sono però esentati dall’obbligo di comunicazione all’ECHA i dettaglianti e coloro che forniscono gli articoli direttamente ai consumatori.
Le informazioni che devono essere trasmesse all’ECHA riguardano:

  • i dati che possono consentire l’identificazione dell’articolo o del prodotto;
  • il nome della sostanza SVHC eventualmente presente nell’articolo o nel prodotto;
  • le informazioni sull’uso sicuro dell’articolo o del prodotto, comprese quelle relative alla corretta gestione nella loro fase di “fine vita”.

L’accesso alla banca dati sarà consentito anche ai consumatori che potranno così compiere scelte di acquisto più consapevoli (maggiore informazione = maggiore qualità dei consumi), nonché utilizzare e smaltire i prodotti in modo appropriato. La banca dati SCIP diverrà quindi, attraverso la maggiore trasparenza delle informazioni sulle sostanze, un utile strumento di conoscenza, che favorirà quanto previsto dall’articolo 33 paragrafo 2 del Regolamento REACH*.

*”Su richiesta del consumatore, il fornitore di un articolo contenente una sostanza che risponde ai criteri di cui all’art.57 ed è stata identificata a norma dell’art. 59, paragrafo 1, in concentrazioni superiori allo 0,1/ in peso/peso, fornisce al consumatore informazioni, in possesso del fornitore, sufficienti a consentire la sicurezza d’uso dell’articolo e comprendenti, quantomeno, il nome della sostanza”

Opuscolo informativo dell'ECHA sulla banca dati SCIP

 

Sito dell'ECHA dedicato ai cittadini e ai consumatori europei

 

Il sito dell’ECHA “Le sostanze chimiche nella nostra vita” fornisce informazioni sui benefici e sui rischi connessi all’uso di sostanze chimiche ed è disponibile in 23 lingue dell’Unione europea e contiene numerose notizie di attualità su diversi temi: salute, ambiente, lavoro, nanomateriali, primo soccorso in caso di esposizione a sostanze chimiche, come avvalersi del diritto di chiedere informazioni sulle sostanze chimiche pericolose e tutto ciò che riguarda l'utilizzo delle sostanze chimiche nella vita quotidiana.