L’ambizioso progetto di introdurre in Europa la gestione delle sostanze chimiche per il futuro si sta facendo strada a passo sostenuto. Grazie a REACH, alla fine del novembre 2010 l’industria chimica metterà a disposizione quantità senza precedenti di informazioni sulle sostanze chimiche tramite l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).
Ciò è dovuto al fatto che, entro il 1° dicembre 2010, gli importatori e i fabbricanti europei dovranno registrare le sostanze chimiche più pericolose e con un elevato volume di produzione presenti sul mercato o, altrimenti, cessare di commercializzarle in Europa.
Il presente documento descrive la procedura REACH relativa alle domande di autorizzazione.
Fa parte di una serie di documenti guida volti ad aiutare tutte le parti interessate a prepararsi in vista dell’adempimento dei loro obblighi ai sensi del regolamento REACH.
Questi documenti costituiscono una guida dettagliata per tutta una gamma di procedure essenziali REACH nonché per taluni metodi specifici scientifici e/o tecnici che l’industria o le autorità necessitano ai sensi di REACH.
Il presente documento descrive l’analisi socioeconomica condotta ai sensi della procedura del regolamento REACH per le domande di autorizzazione.
Il presente documento è indirizzato ai fabbricanti, agli importatori, agli utilizzatori a valle e ai distributori di sostanze e miscele, ai quali fornisce una serie di orientamenti in merito alle norme di etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, secondo quanto stabilito dai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP), entrato in vigore il 20 gennaio 2009.
Il documento comprende, inoltre, modifiche sostanziali rispetto al secondo adeguamento al progresso tecnico (ATP) del regolamento CLP.
La Guida partendo dalle definizioni dei diversi tipi di sostanze intermedie individuate nel regolamento REACH, art. 3 paragrafo 15, intende assistere le parti interessate negli adempimenti previsti dal regolamento REACH
L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) desidera informare gli utenti su come evitare che i loro account REACH-IT siano bloccati e su come procedere qualora un account sia stato già bloccato.
Il presente documento è relativo al regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 20061 (di seguito REACH) e tratta in modo specifico l’applicazione del relativo articolo 2, paragrafo 7, lettera d).
Guida pratica 7- Come notificare le sostanze nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature pubblicata dall’ECHA
Guida pratica 8 - Come comunicare le modifiche dell’identità delle persone giuridiche
IUCLID 5 (Banca dati internazionale per informazioni chimiche uniformi) è il sistema che consente di inserire, gestire, memorizzare e scambiare informazioni sulle proprietà intrinseche e pericolose delle sostanze chimiche.
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