Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate

Il presente documento è relativo al regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 20061 (di seguito REACH) e tratta in modo specifico l’applicazione del relativo articolo 2, paragrafo 7, lettera d).

Il documento descrive le condizioni in cui le persone giuridiche che recuperano sostanze dai rifiuti possono beneficiare dell’esenzione definita nell’articolo 2, paragrafo 7, lettera d) del REACH e fornisce una spiegazione più approfondita sull’obbligo di condividere informazioni nella catena di approvvigionamento come proposto nel titolo IV del REACH, che non è contenuto nell’esenzione.