Sentenza della Corte di giustizia europea sull'interpretazione degli articoli 7 paragrafo 2 e 33 del Regolamento REACH

In data 10 settembre 2015 la Corte di giustizia europea si è pronunciata in merito all'interpretazione dell'articolo 7, paragrafo 2 e dell'articolo 33 del Regolamento REACH, relativi alle sostanze negli articoli.

SOSTANZE NEGLI ARTICOLI

Sentenza della Corte di giustizia europea (terza Sezione)

10 settembre 2015

Questione: il raggiungimento della soglia di concentrazione dello 0,1% peso/peso di una sostanza estremamente preoccupante (SVHC) presente negli articoli che compongono un prodotto complesso deve essere valutato in rapporto al peso totale di tale prodotto complesso o al peso dei singoli articoli che contengono la SVHC?

Elementi essenziali della Sentenza

  • la qualificazione di articolo è applicabile a qualsiasi oggetto che risponde ai criteri di cui all’articolo 3, punto 3, del Regolamento REACH, anche se fa parte di un prodotto complesso;
  • gli obblighi relativi agli articoli 7, paragrafo 2 e 33, paragrafi 1 e 2 del Regolamento REACH si applicano anche agli articoli che sono presenti in prodotti complessi fino a che  tali articoli mantengono una forma, una superficie o un disegno che ne determinano la funzione;
  • spetta al produttore, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento REACH, determinare per ogni articolo che produce se una sostanza estremamente preoccupante sia presente in una concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso (in caso positivo, il produttore deve presentare apposita notifica all’ECHA);
  • spetta all’importatore di un prodotto composto da più articoli determinare per ogni articolo se una sostanza estremamente preoccupante sia presente in una concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso di tale articolo (in caso positivo, l’importatore deve presentare apposita notifica all’ECHA);
  • spetta al fornitore di un prodotto composto da più articoli che contengono una sostanza estremamente preoccupante in una concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso per articolo, informare il destinatario e, su richiesta, il consumatore della presenza di tale sostanza, comunicando almeno il nome della sostanza.