La Commissione europea ha pubblicato alcuni chiarimenti sul Regolamento 2023/2055 sulle microplastiche

La Commissione intende informare le parti interessate su alcuni aspetti dell'applicazione della restrizione sulle microplastiche, compresi i glitter di plastica da soli (glitter di plastica sfusi) e nei prodotti.

Il Regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione, noto come "regolamento per la restrizione sulle microplastiche", è entrato in vigore il 17 ottobre 2023 e limita le microparticelle di polimeri sintetici da sole o aggiunte intenzionalmente alle miscele.

Per quanto riguarda i glitter, il regolamento limita solo alcuni glitter, in base alla loro composizione, all’utilizzo e alla presenza in forma libera o legata in maniera permanente all'interno di un oggetto. Inoltre, i prodotti già presenti sul mercato, ad esempio quelli già presenti sugli scaffali o nelle scorte dei fornitori, possono continuare ad essere venduti fino all'esaurimento delle scorte.

Sono interessati solo i glitter realizzati in plastica non biodegradabile e insolubile, mentre quelli biodegradabili, solubili, naturali o inorganici non sono considerati microplastiche, quindi non rientrano nell'ambito della restrizione e possono continuare a essere venduti.

Non sono interessati dalla restrizione:

•  prodotti, compresi i glitter, realizzati con materiali inorganici (ad esempio vetro, metallo), naturali, biodegradabili o solubili in acqua (fuori campo perché non sono considerati microplastiche);

•  perline e paillettes (e altre decorazioni), destinate ad essere infilati o cuciti (articoli; non compresi nell'ambito);

•  microplastiche, compresi i glitter plastici, che contengono mezzi tecnici o perdono la loro natura microplastica quando vengono utilizzate, incorporate in modo permanente in una matrice solida (ad esempio intrappolate in colla, vernici o determinati inchiostri o all'interno di oggetti solidi) (deroga al paragrafo 5);

•  prodotti che sono articoli ai sensi del regolamento REACH;

•  prodotti già in commercio al 17 ottobre 2023 (i prodotti contenenti glitter in plastica o altre microplastiche che sono stati immessi sul mercato prima del 17 ottobre 2023 non necessitano di essere richiamati o ritirati dal mercato ma possono continuare ad essere venduti).

Ai glitter di plastica sfusi utilizzati come prodotti cosmetici e ai cosmetici contenenti glitter (o altre microplastiche), vengono concessi periodi transitori specifici ai sensi del paragrafo 6 e possono continuare a essere venduti fino:

  • Al 16 ottobre 2027 compreso, per i cosmetici da risciacquo (comma 6b);
  • Al 16 ottobre 2029 compreso, per i cosmetici non da risciacquo (comma 6d);
  • Al 16 ottobre 2035 compreso, per il trucco, i cosmetici per labbra e unghie (comma 6c). 

Dal 17 ottobre 2031 al 16 ottobre 2035, per continuare a essere venduti, i prodotti per il trucco, le labbra e le unghie dovranno recare un'etichetta che indichi che contengono microplastiche.

I glitter di plastica sfusi per usi come arte e artigianato, giocattoli sono invece vietati a partire dal 17 ottobre 2023 (a meno che non siano biodegradabili o solubili o possano essere degradati).  

I glitter di plastica sfusi devono essere considerati una miscela ai sensi di REACH e pertanto rientrano nell'ambito della restrizione.

Non sono interessati dal divieto i glitter plastici quando, intrappolati con mezzi tecnici, formano pellicole solide (ad esempio vernici, alcuni inchiostri) o, durante l'uso finale, sono incorporati in modo permanente in una matrice solida (ad esempio colla glitter).

Gli articoli con glitter applicati sulla superficie non rientrano nell'ambito della restrizione.

Infine, i prodotti contenenti glitter in plastica o altre microplastiche (per usi diversi da quelli previsti al comma 6) che sono stati immessi sul mercato prima del 17 ottobre 2023 non necessitano di essere richiamati o ritirati dal mercato ma possono continuare ad essere venduti, in conformità al paragrafo 16. Questo sarebbe il caso, ad esempio, dei prodotti finiti nelle scorte di distributori/importatori/dettaglianti. 

Un ulteriore e più completo documento di domande e risposte verrà pubblicato a seguito delle discussioni con gli Stati membri.

La Commissione precisa, infine che le opinioni espresse in questa pagina sono state sviluppate dai servizi tecnici della Commissione e non sono state adottate o approvate dalla Commissione europea e non sono giuridicamente vincolanti e solo la Corte di giustizia dell’Unione europea può fornire un’interpretazione autorevole del diritto dell’UE. 

Link al testo completo della Commissione