Questo documento descrive le esenzioni dall'obbligo di registrazione conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del regolamento REACH.
La guida è volta a fornire maggiori spiegazioni e informazioni di carattere generale per l’applicazione delle varie esenzioni e a fornire chiarimenti in merito a quando è possibile applicare un’esenzione e quando non è possibile.
Si noti che le imprese che beneficiano di un’esenzione devono fornire alle autorità (su richiesta) le informazioni appropriate per dimostrare che le loro sostanze hanno i requisiti necessari per l’esenzione.
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